Le più salienti novità introdotte dalla Direttiva 2000/36/CE, recepita in Italia con il Dlgs. n. 178 del 12 giugno 2003, in vigore in tutti gli Stati Membri dal 3 agosto 2003, sono:
  • Estensione a tutti i paesi dell’Unione Europea della facoltà di utilizzare, a titolo opzionale, entro il limite massimo del 5%, senza modificare i requisiti compositivi minimi definiti dalla precedente Direttiva del ’73, sei materie grasse vegetali di origine tropicale diverse dal burro di cacao.
    Tali grassi vegetali sono stati selezionati in base a criteri di compatibilità chimico-fisica con il burro di cacao, e sono precisamente: burro di illipè, stearina di shorea robusta, burro di karitè, burro di cocum, nocciolo di mango, olio di palma.

  • Obbligo della indicazione in etichetta degli ingredienti del cioccolato e della data di durabilità del prodotto.

  • Obbligo, per i prodotti contenenti altri grassi oltre al burro di cacao, di menzione in etichetta, accanto alla denominazione di vendita, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti e in caratteri di dimensioni almeno pari e in grassetto, della dicitura “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”.

  • Facoltà, per i produttori che non utilizzano grassi vegetali diversi dal burro di cacao, di farne esplicita menzione in etichetta con tutta l’evidenza.

  • Per il cioccolato prodotto o commercializzato in Italia, nell'applicazione della Direttiva il Parlamento italiano ha espressamente disposto la possibilita di utilizzare la dizione "cioccolato puro" per il prodotto che contiene solo burro di cacao.


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"L'Etichetta del Cacao e Cioccolato", edita dal Ministero delle attività produttive, in formato pdf.