Le
più salienti novità introdotte dalla Direttiva
2000/36/CE,
recepita in Italia con il Dlgs. n. 178 del 12 giugno 2003,
in vigore in tutti gli Stati Membri dal 3 agosto 2003, sono:
- Estensione a tutti i paesi dellUnione Europea della facoltà
di utilizzare, a titolo opzionale, entro il limite massimo del 5%,
senza modificare i requisiti compositivi minimi definiti dalla precedente
Direttiva del 73, sei materie grasse vegetali di origine tropicale
diverse dal burro di cacao.
Tali grassi vegetali sono stati selezionati in base a criteri di compatibilità
chimico-fisica con il burro di cacao, e sono precisamente: burro di
illipè, stearina di shorea robusta, burro di karitè,
burro di cocum, nocciolo di mango, olio di palma.
- Obbligo della indicazione in etichetta degli ingredienti del cioccolato
e della data di durabilità del prodotto.
- Obbligo, per i prodotti contenenti altri grassi oltre al burro di
cacao, di menzione in etichetta, accanto alla denominazione di vendita,
in modo ben visibile e chiaramente leggibile, nello stesso campo visivo
dellelenco degli ingredienti e in caratteri di dimensioni almeno
pari e in grassetto, della dicitura contiene altri grassi
vegetali oltre al burro di cacao.
- Facoltà, per i produttori che non utilizzano grassi vegetali
diversi dal burro di cacao, di farne esplicita menzione in etichetta con
tutta levidenza.
- Per il cioccolato prodotto o commercializzato in Italia, nell'applicazione
della Direttiva il Parlamento italiano ha espressamente disposto la possibilita
di utilizzare la dizione "cioccolato puro" per il prodotto
che contiene solo burro di cacao.
Per saperne di più
Cliccare qui per scaricare la pubblicazione
"L'Etichetta del Cacao e Cioccolato", edita dal Ministero delle attività produttive, in formato pdf.
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